Obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. Ecco tutte le ordinanze invernali 2019-2020 aggiornate regione per regione, anche quest’anno GripNews.it mette a disposizione l’elenco delle strade dove è obbligatorio circolare con dotazioni invernali.
Nell’ elenco sottostante tutte le ordinanze invernali 2019-2020 aggiornate regione per regione
Guarda anche le ordinanze invernali autocarro in tutta Europa
Pneumatici invernali: attenzione al codice di velocità
L’argomento merita un approfondimento poiché coinvolge due fattori: la sicurezza e il rispetto delle norme del Codice della strada. Per l’impiego stagionale, si può scegliere una gomma invernale con marchiatura M+S anche con un codice di velocità inferiore a quello delle coperture estive, purché pari almeno a Q (160 km/h).
Le nuove regole. Per essere in regola, va posta nel campo visivo del guidatore un’etichetta che lo avvisi di tale limitazione, oppure, sulle vetture predisposte, va impostato l’avviso di superamento del limite di velocità. Ma non basta: per “impiego stagionale” s’intende quello fissato dalla direttiva sulla circolazione stradale nel periodo invernale, cioè dal 15 novembre al 15 aprile. Di conseguenza – e considerando anche il periodo di tolleranza concesso – a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati nella carta di circolazione: in caso di controllo, l’infrazione comporta una multa di 419 euro, il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di collaudo. È ammesso, invece, l’impiego anche d’estate dei pneumatici invernali o quattrostagioni a patto di avere un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato nel libretto.
L’11 aprile nel sito di Assogomma veniva diffuso un comunicato nel quale si legge : “Va ricordato che da sempre è consentito, “nel periodo stagionale di riferimento”, l’uso di pneumatici di tipo M+S con codici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati in carta di circolazione. Si tratta di una deroga, rispetto alla regola generale che prevede che i pneumatici montati su un veicolo, debbano sempre avere caratteristiche prestazionali uguali o superiori a quelle indicate in carta di circolazione. L’eccezione aveva dato luogo ad interpretazioni diverse e ad un uso generalizzato per tutto l’anno di questi pneumatici non di serie. Il Ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, ha quindi chiarito che chi monta pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio. Pertanto viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle Ordinanze, per effettuare il rimontaggio dei pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie. Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l’infrazione di riferimento comporta, non solo significative sanzioni pecuniarie (da € 419 a € 1.682), ma anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo.
“E’ sempre bene circolare con pneumatici idonei al periodo stagionale, cioè pneumatici invernali in inverno e pneumatici estivi in estate”- afferma Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma -“Così facendo si circola sicuri e si ottengono vantaggi significativi in termini di consumo di carburante e degli pneumatici stessi. Adesso è arrivato il momento di ripristinare il treno di gomme estive.”
È opportuno ricordare che il provvedimento si è reso necessario con l’entrata in vigore della Legge 120 del 29 luglio 2010 all’articolo 1 venivano approvate le modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione.
Infatti all’articolo 6 comma 4 lett. e) del codice della strada, è stato così modificato:“prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezziantisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”
L’articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, prevede quanto segue:” Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE deve essere usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici invernali. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITÀ mantenendo il proprio valore prescrittivo.”
Da ricordare, che la normativa sulla circolazione stradale prevede che l’ente proprietario della strada può, con ordinanza prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
Questo ha indotto le varie amministrazioni a livello nazionale, generare le ordinanze che regolano la circolazione con dotazioni invernali, nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 aprile, salvo estensioni temporali, dovute alle caratteristiche climatiche della zona.
Obbligo da non confondersi con quello di circolare con pneumatici invernali o con catene da neve montate.
Nel gennaio 2013, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato la direttiva n. 1580 del 16/01/2013 seguita dalla circolare n. 1049 del 17/01/2014.
La Direttiva prevedeva che fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, mediante il posizionamento della relativa segnaletica stradale verticale.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati.
Resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una estesa temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte.